IL PRETORE
   Ha  pronunciato la seguente ordinanza nella controversia di lavoro,
 promossa con ricorso depositato in cancelleria  in  data  3  dicembre
 1993  da  Favaretto Luciano, assistito dal procuratore domiciliatario
 avv.to M. Vianello per mandato al ricorso, ricorrente;
   Contro I.N.P.S., rappresentato e difeso dall'avv.  S.  Attardi  per
 procura generale alle liti rep. n. 22672 del 7 ottobre 1993 notaio F.
 Lupo di Roma, convenuto.
   Oggetto: diritto a beneficio ex art. 27 legge n. 223/1991.
   In   data   27  novembre  1995  veniva  emessa  da  questo  pretore
 l'ordinanza che si trascrive:
     "Osserva il pretore: con ricorso depositato il  3  dicembre  1993
 Luciano   Favaretto   ha   chiesto  di  dichiarare  l'Inps  tenuto  a
 corrispondergli il trattamento di anzianita' ai sensi della legge  n.
 223/1991,  con  conseguente  attribuzione  del  supplemento dovuto in
 relazione ai periodi  mancanti  al  raggiungimento  dei  35  anni  di
 anzianita'  contributiva, esponendo che l'istituto aveva rigettato la
 domanda in quanto egli era titolare di pensione di invalidita'.
   Nel resistere alla pretesa del ricorrente l'Inps ha  effettivamente
 ribadito  che  come  ritenuto in sede amministrativa il Favaretto non
 poteva in  quanto  titolare  di  pensione  di  invalidita',  divenire
 titolare  di pensione di anzianita' e quindi non poteva avere diritto
 al beneficio del prepensionamento di anzianita' di cui alla legge  n.
 223/1991.
   Seguendo  tale  interpretazione della legge lo stesso ricorrente ha
 quindi sollevato eccezione di incostituzionalita' dell'art. 27, legge
 n. 223/1991, con riferimento agli artt. 3, 32 e 38 della Costituzione
 nella parte in cui,  non  disciplinando  l'ipotesi  dei  titolari  di
 pensione  di  invalidita',  riserva ad un soggetto invalido una minor
 tutela rispetto ad un soggetto valido.
   Tanto premesso e rilevato che secondo  l'ordinamento  vigente,  non
 modificato   sul  punto  dalla  nuova  disciplina  della  invalidita'
 pensionabile di cui alla legge  n.  223/1984,  in  base  ai  principi
 dell'alternativita'  ed unitarieta' dei trattamenti pensionistici, il
 lavoratore che ha  ottenuto  la  pensione  di  invalidita'  a  carico
 dell'Inps  non puo' ad alcun titolo sostituirla con altra prestazione
 relativa  ad  altro  evento  protetto  e  che  i  contributi  versati
 precedentemente  o successivamente gli conferiscono il solo diritto a
 supplementi della pensione in  godimento  (Corte  costituzionale  nn.
 1751/1983,  3084/1981),  il  rigetto  della domanda del ricorrente da
 parte dell'istituto appare legittimo, in quanto, la norma di  cui  il
 Favaretto  chiede  di  beneficiare  riconosce  ai  lavoratori solo il
 diritto di richiedere "la concessione di un trattamento  di  pensione
 con  la  maggiorazione prevista", richiesta che il Favaretto non puo'
 avanzare,  avendo  solo  diritto  a  supplementi  della  pensione  in
 godimento.
   Una conferma della inaccoglibilita' della domanda del ricorrente in
 base   alla  legge  n.  223/1991  si  ricava  da  precedente  analoga
 normativa,  che  aveva  espressamente  previsto  e  disciplinato,  la
 estensione  del trattamento di prepensionamento di vecchiaia a favore
 dei  lavoratori  titolari  di  pensione  di  invalidita'  mediante la
 corresponsione  "di  un  supplemento  di  pensione  commisurato  alle
 mensilita' mancanti al raggiungimento della normale eta' pensionabile
 e  liquidato  secondo le norme vigenti" legge 31 maggio 1984, n. 193,
 art. 1, comma 4.
   Ritenuto quindi che l'art. 27 legge n. 223/1991 non  consente  agli
 invalidi  titolari  di  una  pensione  di  invalidita'  di godere dei
 benefici dalla stessa previsti a favore dei  lavoratori  validi,  con
 una evidente ed ingiustificata disparita' di trattamento contrastante
 con  il  dettato costituzionale e in particolare con gli artt. 3, 32,
 38  della  Costituzione  dichiara  rilevante  e  non   manifestamente
 infondata  l'eccezione  di  incostituzionalita' della norma sollevata
 dal ricorrente nella parte in cui non prevede il diritto dei titolari
 di pensione di invalidita' ad un supplemento di pensione  commisurato
 alla maggiorazione riconosciuta ai lavoratori non invalidi.