IL PRETORE Ha pronunciato la seguente ordinanza nella controversia di lavoro, promossa con ricorso depositato in cancelleria in data 3 dicembre 1993 da Favaretto Luciano, assistito dal procuratore domiciliatario avv.to M. Vianello per mandato al ricorso, ricorrente; Contro I.N.P.S., rappresentato e difeso dall'avv. S. Attardi per procura generale alle liti rep. n. 22672 del 7 ottobre 1993 notaio F. Lupo di Roma, convenuto. Oggetto: diritto a beneficio ex art. 27 legge n. 223/1991. In data 27 novembre 1995 veniva emessa da questo pretore l'ordinanza che si trascrive: "Osserva il pretore: con ricorso depositato il 3 dicembre 1993 Luciano Favaretto ha chiesto di dichiarare l'Inps tenuto a corrispondergli il trattamento di anzianita' ai sensi della legge n. 223/1991, con conseguente attribuzione del supplemento dovuto in relazione ai periodi mancanti al raggiungimento dei 35 anni di anzianita' contributiva, esponendo che l'istituto aveva rigettato la domanda in quanto egli era titolare di pensione di invalidita'. Nel resistere alla pretesa del ricorrente l'Inps ha effettivamente ribadito che come ritenuto in sede amministrativa il Favaretto non poteva in quanto titolare di pensione di invalidita', divenire titolare di pensione di anzianita' e quindi non poteva avere diritto al beneficio del prepensionamento di anzianita' di cui alla legge n. 223/1991. Seguendo tale interpretazione della legge lo stesso ricorrente ha quindi sollevato eccezione di incostituzionalita' dell'art. 27, legge n. 223/1991, con riferimento agli artt. 3, 32 e 38 della Costituzione nella parte in cui, non disciplinando l'ipotesi dei titolari di pensione di invalidita', riserva ad un soggetto invalido una minor tutela rispetto ad un soggetto valido. Tanto premesso e rilevato che secondo l'ordinamento vigente, non modificato sul punto dalla nuova disciplina della invalidita' pensionabile di cui alla legge n. 223/1984, in base ai principi dell'alternativita' ed unitarieta' dei trattamenti pensionistici, il lavoratore che ha ottenuto la pensione di invalidita' a carico dell'Inps non puo' ad alcun titolo sostituirla con altra prestazione relativa ad altro evento protetto e che i contributi versati precedentemente o successivamente gli conferiscono il solo diritto a supplementi della pensione in godimento (Corte costituzionale nn. 1751/1983, 3084/1981), il rigetto della domanda del ricorrente da parte dell'istituto appare legittimo, in quanto, la norma di cui il Favaretto chiede di beneficiare riconosce ai lavoratori solo il diritto di richiedere "la concessione di un trattamento di pensione con la maggiorazione prevista", richiesta che il Favaretto non puo' avanzare, avendo solo diritto a supplementi della pensione in godimento. Una conferma della inaccoglibilita' della domanda del ricorrente in base alla legge n. 223/1991 si ricava da precedente analoga normativa, che aveva espressamente previsto e disciplinato, la estensione del trattamento di prepensionamento di vecchiaia a favore dei lavoratori titolari di pensione di invalidita' mediante la corresponsione "di un supplemento di pensione commisurato alle mensilita' mancanti al raggiungimento della normale eta' pensionabile e liquidato secondo le norme vigenti" legge 31 maggio 1984, n. 193, art. 1, comma 4. Ritenuto quindi che l'art. 27 legge n. 223/1991 non consente agli invalidi titolari di una pensione di invalidita' di godere dei benefici dalla stessa previsti a favore dei lavoratori validi, con una evidente ed ingiustificata disparita' di trattamento contrastante con il dettato costituzionale e in particolare con gli artt. 3, 32, 38 della Costituzione dichiara rilevante e non manifestamente infondata l'eccezione di incostituzionalita' della norma sollevata dal ricorrente nella parte in cui non prevede il diritto dei titolari di pensione di invalidita' ad un supplemento di pensione commisurato alla maggiorazione riconosciuta ai lavoratori non invalidi.